Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Il Testo unico sicurezza (D.Lgs. 81/08) all’art. 37, comma 7, prevede espressamente una formazione ed un aggiornamento periodico, per i preposti e per i dirigenti sul loro “ruolo” in modo che possano svolgere efficacemente ciò che la legge attribuisce loro.
Il corso di formazione proposto contiene oltre a quanto previsto dagli obblighi di legge una forte componente di “responsabilizzazione” del ruolo in modo da ottenere un comportamento positivo dal punto di vista organizzativo.
Con l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sono stati disciplinati la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.
L’accordo, , è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 ed è entrato in vigore il 26 gennaio 2012.
In particolare la formazione del preposto deve comprendere quella dei lavoratori (formazione generale + formazione specifica) e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti (formazione particolare aggiuntiva) è di 8 ore più la verifica dell’apprendimento.
Corsi di formazione C.D.A.
- Corsi per Preposti (durata otto ore)