Studio Ingegnere - Ingegneria Ambientale Napoli ⋆ CDA

Il Documento di Valutazione dei Rischi, noto anche con l’acronimo DVR, è il testo in cui sono riportati i rischi che attengono il luogo di lavoro, in relazione alla tipologia di attività svolta dall’impresa e ad altri elementi, come il numero di collaboratori ubicati nella sede aziendale.

Nel documento sono evidenziate altresì le misure preventive di sicurezza e le diverse figure preposte all’implementazione di tali misure e al controllo della loro rispondenza alla normativa vigente.

La legislazione di riferimento è il D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008, conosciuto anche come Testo Unico sulla Sicurezza che ha sostituito la legge 626 sicurezza sul lavoro.

L’obiettivo del TUSL è stato principalmente quello di armonizzare le disposizioni precedenti in unico testo normativo, in recepimento delle Direttive Comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro.
Successivamente, il Testo Unico ha subito alcune integrazioni con il D.lgs 106/09, restando a tutt’oggi il principale punto di riferimento per la tutela di salute e sicurezza sul lavoro.

Il DVR aziendale: cosa serve e come funziona

Il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale è il regolamento, redatto secondo le modalità i contenuti stabiliti dal TUSL, che ogni impresa con più di un dipendente è obbligata a redigere, aggiornare e mantenere in azienda.
La funzione principale del DVR è quella di indicare tutti gli eventuali rischi che attengono a una specifica attività, con l’individuazione di idonee misure di sicurezza, allo scopo di prevenire situazioni di pericolo per la salute e l’integrità dei collaboratori.
Il DVR indica i professionisti, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, che rivestono un ruolo specifico nella valutazione dei rischi, nell’aggiornamento del documento e degli adempimenti a esso connessi.

In particolare, le figure principali riportate nel DVR sono:

  • il datore di lavoro: è colui che stabilisce le regole e l’assetto aziendale e i rapporti con i collaboratori e quindi, in virtù dei suoi poteri decisionali, ha la responsabilità dell’impresa; tra i suoi obblighi, che non possono essere delegati, rientrano quelli di individuare i rischi, predisporre il DVR e nominare il RSPP, ruolo che può personalmente ricoprire, nei casi previsti dalla legge;
  • RSPP: questa sigla indica il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; il professionista, designato dal datore di lavoro, possiede competenze specifiche in materia di sicurezza e coordina l’attività di redazione del DVR e quella di servizio inerente la protezione dai rischi in azienda;
  • RLS: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, nominato dall’insieme dei collaboratori mediante apposita votazione, che ha la funzione di rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza all’interno del luogo di attività. Normalmente il RLS è consultato in via preventiva dal RSPP per quanto riguarda la valutazione dei rischi;
  • Medico competente: nominato dal datore di lavoro, possiede i requisiti indicati dall’art. 38 del TULS ed esegue attività quali la sorveglianza sanitaria, che include le visite e gli accertamenti medici eseguiti ai lavoratori, e altre funzioni a questi attribuite dal Testo Unico. La figura del medico competente è obbligatoria nelle sedi e unità produttive che rendono indispensabile la sorveglianza sanitaria.

 

Come redigere un DVR

Il documento può essere redatto sia in forma cartacea che digitale e presuppone, in via preliminare, la conoscenza di alcune informazioni fondamentali che riguardano l’azienda, in particolare:

  • il numero di dipendenti, collaboratori e personale esterno che opera con l’azienda, con le rispettive mansioni svolte;
  • i dati dell’impresa, delineando un’anagrafica completa che includa ragione sociale, partita IVA e tutte le sedi dell’azienda, anche le unità secondarie;
  • organigramma dettagliato, in cui sono evidenziate le figure preposte alla redazione del DVR, il responsabile per la salute e la sicurezza, identificato con la sigla RSPP, il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il medico competente.

Ognuno di essi deve essere nominato secondo determinate procedure indicate nel TUSL; inoltre, l’azienda deve archiviare ed esibire, in caso di controlli, la documentazione scritta inerente nomina e attività di ciascuna figura professionale coinvolta nella redazione del DVR;
relazione completa sulla valutazione dei rischi aziendali e che si basa su indicatori quali rumore, vibrazioni e altri agenti esterni, a seconda dell’attività espletata dall’impresa;
programma che indichi le misure di prevenzione e gli eventuali interventi mirati a incrementare il livello di sicurezza in azienda, con tempi e metodi di implementazione, nonché l’elenco di tutti i dispositivi individuali di protezione (DIP) di cui dipendenti e collaboratori devono disporre per ridurre al minimo i rischi;
– indicazione delle azioni da intraprendere per migliorare il livello di sicurezza in azienda.

Per quanto riguarda gli elementi formali del DVR, alcune realtà aziendali si avvalgono di modelli standardizzati, che vengono completati con i dati dell’impresa; tuttavia, è altamente consigliato rivolgersi a un professionista per la stesura del documento e che esegua più di un colloquio informativo con i preposti, preferibilmente all’interno dei locali aziendali, per redigere un documento perfettamente attinente a una specifica realtà.
Inoltre, nell’ipotesi, non proprio remota, in cui vi fossero dei controlli in azienda, in particolare in seguito al verificarsi di incidenti e/o infortuni, un DVR in formato standard non assicura nessuna tutela o garanzia.

Quando è obbligatorio regidere il DVR

Il Testo Unico sulla Sicurezza dispone l’obbligatorietà della redazione del DVR per tutte le aziende con almeno un collaboratore, inclusi tirocinanti, dipendenti con inquadramento temporaneo e soci lavoratori. In pratica, sono esentati dalla predisposizione del documento solamente i liberi professionisti che esercitano la professione in forma autonoma e le imprese familiari: queste due realtà sono soggette all’art. 2222 del Codice Civile, che disciplina il lavoro autonomo, in particolare quello occasionale.
Oltre a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, un’azienda è tenuta ad aggiornarlo costantemente e ogniqualvolta si verificano dei cambiamenti significativi durante lo svolgimento dell’attività, come cambiamento dei preposti, variazione della sede legale o delle unità locali, organizzazione del lavoro, macchinari o processi produttivi.

Articoli Consigliati

Richiedi un Preventivo per il tuo DVR

Operiamo in tutta Italia. Contattaci per un preventivo personalizzato

Tel.: 081 5068947 – Mobile phone 335 82 58 980
E-Mail : info@cdambiente.it

Amministratore
Ing. Chimico Gennaro Napolano