Studio Ingegnere - Ingegneria Ambientale Napoli ⋆ CDA

 

tecnico ambientaleTecnico Acustica Ambientale

 

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale è un professionista autorizzato per legge ad effettuare misure fonometriche e a eseguire studi sull’inquinamento ambientale dovuto al rumore.
Tale figura è richiamata nella Legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge n. 447/95) e nel DPCM 31 marzo 1998 che chiarisce ulteriormente la definizione di Tecnico Competente.

C.D.A. offre i propri servizi di consulenza a Napoli e provincia in questo settore da decenni.
I nostri professionisti sono ingegneri, con comprovata professionalità nel settore, iscritti nell’’elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale(Clicca per verificare) con validità del mandato su tutto il territorio nazionale.

L‘Ing. Gennaro Napolano, amministratore del C.D.A. è iscritto, dal 4 aprile 2000, nell’elenco regionale della Regione Campania dei tecnici competenti in acustica ambientale al n. 240/99 e all’elenco dei CTU del Tribunale di Napoli al n. 7401, l’Ing. Giuseppe Paolone, Divisione sicurezza C.D.A., è iscritto nell’elenco regionale della Regione Campania dei tecnici competenti in acustica ambientale al n. 565/13.

La strumentazione utilizzata, fonometri integratori di classe I e calibratori, regolarmente tarati presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale.

Sono molte le questioni di cui si può occupare un tecnico competente in acustica ambientale quali:

  • misurazioni fonometriche
  • valutazione della “normale tollerabilità” del rumore
  • valutazione di impatto acustico
  • valutazione di clima acustico
  • piani di risanamento da inquinamento acustico
  • progettazione finalizzata alla riduzione di immissione di inquinamento acustico
  • progettazione finalizzata alla protezione da inquinamento acustico in ambiente abitativo e lavorativo
  • valutazione del rischio di esposizione al rumore in ambiente di lavoro
  • vibrazioni
  • valutazione dei requisiti tecnici passivi in ambiente abitativo
  • redazione di piani di zonizzazione acustica
  • redazione di regolamenti comunali in materia di acustica ambientale

Per ciascuna attività sopra citata il professionista deve attenersi alle specifiche norme vigenti in materia.
tecnico acustico ambientale

tecnico ambientaleImpatto Acustico

 

Le attività proposte dalla C.D.A., svolte da un professionista riconosciuto Tecnico competente in materia di acustica ambientale (figura professionale idonea ad effettuare misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle norme, redigere i piani di risanamento acustico e a svolgere le relative attività di controllo) sono finalizzate a valutare l’inquinamento acustico, previsionale e di fatto, presente sia in campo industriale sia in campo civile. Tale valutazione è effettata mediante l’utilizzo del fonometro integratore, strumento atto a misurare l’emissione sonora.

Valutazione tollerabilità del rumore (art. 844 codice civile) – Rapporti di vicinato
Per la valutazione della tollerabilità del rumore, la normativa sull’inquinamento acustico non risulta essere applicabile, in quanto i limiti c.d. “differenziali” (di cui alla legge-quadro n. 447/95), deputati a valutare il disturbo negli ambienti abitativi, discendono da norme di natura pubblicistica, destinate a disciplinare i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione, perciò non idonee nei rapporti tra privati e di vicinato.
Quindi, per definire la tollerabilità del rumore restano sempre applicabili i criteri di cui all’art. 844 del codice civile. Infatti, è tale norma che enuncia il criterio obbligatorio della normale tollerabilità.
Il limite di normale tollerabilità, peraltro, non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale del luogo, in particolare alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti; dunque esso non può prescindere dalla rumorosità di fondo.
Il rumore di fondo tiene appunto conto della condizione dei luoghi (richiesta esplicitamente dall’art. 844 c.c.) e delle abitudini degli abitanti, in quanto il suo valore contiene tutti i dati necessari e caratteristici del caso concreto.
Nella valutazione della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c. e, a maggior ragione, con riguardo alla disposizione di cui all’art. 32 della Costituzione, si è ormai consolidato il criterio giurisprudenziale secondo il quale il rumore proveniente da una specifica sorgente disturbante è “non tollerabile” se supera per più di 3 dB(A) il livello del rumore di fondo.
Quando il rumore intrusivo è continuo è sufficiente effettuare l’analisi statistica del livello sonoro istantaneo. Questa analisi statistica oggigiorno è tecnologia diffusa grazie all’impiego dei microprocessori nella moderna strumentazione fonometrica.

Verifica impianto di diffusione sonora – DPCM n. 215/99
In base al D.P.C.M. n. 215/99, Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi i gestori di luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, compresi i circoli privati, e di pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, devono verificare i livelli di pressione sonora generati dall’impianto elettroacustico in dotazione e se tale impianto ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all’art. 2 del citato decreto.
L’attività proposta consiste nel rilevare il livello di pressione sonora al fine di accertare i requisiti acustici delle sorgenti sonore interessate ai sensi del DPCM n. 215/99.

Consulenza Ambientale: Inquinamento acustico

tecnico ambientalePiani di zonizzazione acustica PZA

 

La Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.

All’art. 6 della legge 447/95 sono dettate le norme sulla competenza dei Comuni in materia di inquinamento acustico. In particolare il comma 1 lettera a) prevede, tra le competenze comunali, la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’art. 4 comma 1, ovvero, secondo le direttive emanate dalla Regione – Piano di Zonizzazione acustica (PZA).

Il Piano di Zonizzazione Acustica – ossia la suddivisione del territorio in zone caratterizzate da limiti massimi di esposizione al rumore definiti in funzione delle attività svolte in ciascuna zona – costituisce uno strumento di riferimento per garantire la salvaguardia ambientale e per indirizzare le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma.

La predetta classificazione acustica, in base all’art. 4 della legge 447/95, è obbligatoria, inoltre, per tutti i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati. Il punto 3 delle “Linee guida” regionali include il Piano di Zonizzazione Acustica tra gli elaborati tecnici necessari per la presentazione all’Assessorato all’Urbanistica, delle richieste di approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti.

La redazione del PZA è basata su scelte che fanno riferimento a documenti attinenti la pianificazione urbanistica ed alla pianificazione dei trasporti.

Essa è articolata in due fasi:

  1. quadro conoscitivo sulla normativa, sulla strumentazione urbanistica, sullo strumento per la mobilità al fine di garantire la loro compatibilità con il PZA;
  2. articolazione del territorio comunale in zone acustiche.

Nei servizi offerti dal C.D.A., oltre all’elaborazione del Piano di Zonizzazione acustica comunale, sono inclusi: la realizzazione delle fasi e degli adempimenti imposti dalla normativa vigente successivamente all’approvazione dell’atto di classificazione acustica, comprendenti la caratterizzazione acustica del territorio comunale, l’individuazione delle situazioni critiche dal punto di vista acustico, sulla base del confronto tra i dati rilevati ed i valori limiti fissati per ciascuna zona dal PZA, eventuali Piani di risanamento Acustico e definizione delle priorità, la Relazione Biennale sullo stato acustico del territorio comunale, quest’ultima prevista per comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

tecnico ambientaleValutazione Impatto ACU

 

 

tecnico ambientaleValutazione del rischio rumore

Le attività proposte da C.D.A. consistono nella valutazione del rischio di esposizione al rumore da parte di un Tecnico competente in materia di acustica ambientale comprensiva di misurazioni con fonometro integratore.

I livelli limite di esposizione (87 dBA o un livello di picco per il rumore impulsivo pari a 140 dBC) sono da intendersi come riferimento per l’esposizione personale del lavoratore e le misurazioni, al solo fine del confronto con il livello limite, sono effettuate tenendo conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale (DPI) dell’udito indossati.

rischio rumore legge

 

Servizi offerti nella valutazione rischio rumore

  • misurazione dei rumori tramite fonometro integratore
  • elaborazione della Valutazione dei rischi da esposizione al rumore
  • valutazione del rischio rumore nel settore edile, in fase preventiva
  • individuazione e programmazione delle Misure di Prevenzione e Protezione
  • calcolo dell’attenuazione dei DPI con indicazione dei DPI da fornire ai lavoratori
  • fornitura di DPI per l’udito
  • modulistica per la gestione della consegna e riconsegna dei DPI
  • formazione specifica per i lavoratori esposti al rischio rumore

tecnico ambientaleRichiedi Consulenza C.D.A.

 

Ecco i principali servizi di consulenza Offerti alle Aziende

  • misurazioni fonometriche
  • valutazione previsionale e di fatto di impatto acustico
  • valutazione previsionale di impatto acustico per cantieri
  • pratiche per autorizzazioni in deroga per attività temporanee
  • verifica dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
  • fornitura limitatore acustico per sorgenti sonore in locali pubblici
  • valutazione dell’inquinamento acustico nei rapporti tra privati e di vicinato: criterio della “normale tollerabilità” del rumore
  • piani di risanamento da inquinamento acustico
  • progettazione finalizzata alla riduzione di immissione di inquinamento acustico: insonorizzazione
  • progettazione finalizzata alla protezione da inquinamento acustico in ambiente abitativo e lavorativo
  • valutazione del rischio di esposizione al rumore in ambiente di lavoro
  • valutazione dei requisiti tecnici passivi in ambiente abitativo
  • redazione di piani di zonizzazione acustica comunali ed attività connesse
  • redazione di regolamenti comunali in materia di acustica ambientale

Costi Consulenza

Vuoi conoscere i costi della consulenza? Clicca qui per scaricare il preventivo per ” Servizi relativi alla Valutazione d’impatto acustico / normale tollerabilità.”

Servizi relativi alla Valutazione d’impatto acustico / normale tollerabilità. Specifica tecnica ed economica.

OFFERTA ECONOMICA

Per lo sviluppo delle attività elencate nella specifica tecnica, l’offerta è di:

  • Punto 1-a Verifica normale tollerabilità rumore con rilievi solo durante il periodo diurno (tra le 6:00 e le 22:00)………..€ 650,00
  • Punto 1-b Verifica normale tollerabilità rumore con rilievi sia durante il periodo diurno (tra le 6:00 e le 22:00) sia durante il periodo notturno (tra le 22:00 e le 6:00)……..€ 720,00
  • Modalità di pagamento 50% al conferimento dell’incarico; saldo alla consegna della documentazione relativa all’incarico. Esclusioni Gli importi indicati si intendono tutti escluso I.V.A. e di eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio per incarichi al di fuori della Città metropolitana di Napoli (da concordare). Resta inoltre escluso quanto non espressamente indicato.

 

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