Autorizzazione Unica Ambientale – Giugno 2013
Dal 13 giugno 2013 tutte le autorizzazioni ambientali, previste dalla normativa di settore per le Piccole e Medie Imprese (PMI), sono sostituite dall’Autorizzazione Unica Ambientale
– AUA – istituita dal D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
La nuova autorizzazione sostituisce sette titoli abilitativi, tra cui:
- autorizzazione agli scarichi delle acque reflue (di cui al D.Lgs. n. 152/06, norme in materia ambientale);
- comunicazione o nulla osta di impatto acustico ambientale (di cui all’art. 8 della Legge n. 447/95, legge quadro sull’inquinamento acustico);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (di cui al D.Lgs. n. 152/06, norme in materia ambientale)
La richiesta deve avvenire in occasione dell’avvio dell’attività o della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
La modulistica per la richiesta dell’AUA sarà approvata tramite decreto ministeriale. Nelle more la domanda deve essere presentata corredata da tutti i documenti richiesti dalle norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che il soggetto richiede.
La domanda di AUA, per il rilascio o il rinnovo di uno o più dei titoli abilitativi previsti dal DPR n. 59/13, deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra all’Autorità competente per la procedura.
TEMPISTICA PER IL RILACIO DELL’AUA
Trascorsi 30 giorni dalla presentazione senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente accettata.
L’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni, o 120 giorni in funzione dell’atto autorizzativo, e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo definitivo.
L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio.